ARISTOCRAZIA EUROPEA
ATTO COSTITUTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE
In data 25 Dicembre 2015 , in Milano, si sono riuniti i signori Ezra
Annibale Foscari Widmann Rezzonico,
Vincenzo Grande, Roberto Jonghi Lavarini, Alessandro Romei Longhena e il Signor XY (ai sensi della legge sulla privacy, su richiesta del diretto interessato), di cui alleghiamo dati anagrafici e documenti, per costituire una Associazione senza fini di lucro il cui scopo è
valorizzare, custodire e trasmettere intatto il patrimonio storico, religioso e
culturale costituito connesso al concetto di “aristocrazia”, nella più ampia
accezione del termine, nel contesto del continente Europa e in connessione e
riferimento ai concetti tradizionali di aristocrazia e Impero, nella
consapevolezza che la storia della nostra Europa, delle nostre città e nazioni,
coincide con quella delle Famiglie della grande e della piccola Nobiltà, degli
Ordini religiosi e cavallereschi e delle élites tradizionali che hanno retto,
per oltre un millennio, le nostre terre, rendendole ricche di castelli e
monasteri, palazzi e chiese, opere d’arte, leggi ed istituzioni, che, ancora
oggi, costituiscono il monumentale e immenso patrimonio artistico e culturale
della nostra civiltà. Aristocrazia Europea ritiene, sostiene e propugna che la
vera aristocrazia è custode e portatrice di questa tradizione che è sintesi, stratificata
e consolidata, della filosofia greca, della legislazione romana, della
religiosità cristiana e dello spirito imperiale, che ha trovato nel Sacro
Romano Impero di Carlo Magno la sua più alta sintesi. In particolar modo l'associazione si riserva
all'uopo di promuovere e proporre corsi completi, seminari, conferenze,
pubblicazioni monografiche o continuative inerenti a suddette tematiche, e di
curare e promuoverne mediante appropriate iniziative l’accesso ai suoi soci ed
anche ad esterni. L'associazione opererà dunque tutti quegli interventi
necessari alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale,
religioso esistente o che verrà acquisito.
I presenti, sentiti gli autorevoli pareri
del principe Sforza Ruspoli di
Cerveteri e del marchese Luigi Coda
Nunziante di San Ferdinando, già promotori, insieme alla compianta principessa
Elvina Pallavicini, di “Noblesse et Tradition”, associazione alla quale i
fondatori si ispirano, designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea, Ezra
Foscari, il quale accetta e nomina due vice presidenti, Roberto Jonghi (con
delega alla organizzazione) e la signora Lali Panchulidze (con delega ai rapporti internazionali ed al dialogo
ecumenico cristiano fra cattolici occidentali e ortodossi orientali) ed un
segretario, Vincenzo Grande, quale estensore del presente atto. Il Presidente
dell’Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori
dell’iniziativa volta a costituire una tale Associazione; dà quindi lettura
dello Statuto (che si riporta in calce al presente atto), comprendente più
dettagliatamente l’oggetto sociale della costituenda Associazione. Lo Statuto,
dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione ed approvato
all’unanimità. L’Assemblea delibera quindi che l’Associazione venga denominata “Aristocrazia Europea”, e che la sua
sede legale venga posta, provvisoriamente, in Milano, in Corso Sempione 34. La
proposta viene approvata all’unanimità. Nella sua prima riunione l’Assemblea ratifica
il primo Consiglio di Reggenza, in carica, per tre anni, come da statuto,
ovvero fino al 25 dicembre 2018,
dove oltre ai sopracitati fondatori, presidente, vice e segretario, vengono
subito cooptati i signori: Giada Arioli, Gherardo Balbo di Vinadio, Lodovico
Boetti Villanis Audifredi, Pierluigi Colloredo Mels, Roberto Comneno d’Otranto,
Onelio Onofrio Francioso di Arronches, Elena Manzoni di Chiosca e Poggiolo,
Giuseppe Manzoni di Chiosca e Poggiolo, Aldo Pezzana Capranica del Grillo,
Francesco Ugolini Pentini Rossini, Massimiliano Pulvano Guelfi, Giacinta
Ruspoli di Cerveteri e Paolo Vandelli Bulgarelli. Detto Consiglio di Reggenza
sarà modificato o ratificato in successive apposite riunioni elezioni. Non
essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l’Assemblea. Milano, lì 25 Dicembre 2015 - Letto,
approvato e sottoscritto
STATUTO
ART. 1
COSTITUZIONE
E’
costituito un sodalizio fra nobili, patrizi, cavalieri e gentiluomini
denominato “ARISTOCRAZIA EUROPEA”; detta
associazione ha sede legale in Milano, in Corso Sempione 34. L'associazione non
ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
ART. 2
DELEGAZIONI, UFFICI,
GRUPPI E COMITATI
Delegazioni,
uffici, gruppi e comitati potranno essere costituiti dalla “Maggior Credenza”
(Consiglio di Reggenza) sia in Italia che all’estero onde svolgere in via
accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'associazione, attività di
promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni
nazionali ed internazionali di supporto all'associazione stessa. E’ facoltà
della Maggior Credenza emanare regolamenti specifici per le singole
delegazioni, uffici, gruppi e comitati. È costituita in modo permanente la
Commissione Araldica, presieduta da un Socio scelto dalla Maggior Credenza che
ne abbia gli adeguati requisiti, e retta secondo i suoi propri regolamenti. È
altresì permanentemente costituito il gruppo denominato “Senato Nobile”
(Comitato d’Onore), che raduna il Soci Onorari
ART. 3
SCOPI ED ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
L’associazione
persegue prioritariamente lo scopo di valorizzare, custodire e trasmettere
intatto il patrimonio storico, religioso e culturale costituito connesso al
concetto di “aristocrazia”, nella più ampia accezione del termine, nel contesto
del continente Europa e in connessione e riferimento ai concetti tradizionali
di aristocrazia e Impero, nella consapevolezza che la storia della nostra
Europa, delle nostre città e nazioni, coincide con quella delle Famiglie della
grande e della piccola Nobiltà, degli Ordini religiosi e cavallereschi e delle élites tradizionali che hanno retto, per
oltre un millennio, le nostre terre, rendendole ricche di castelli e monasteri,
palazzi e chiese, opere d’arte, leggi ed istituzioni, che, ancora oggi,
costituiscono il monumentale e immenso patrimonio artistico e culturale della
nostra civiltà. Aristocrazia Europea
ritiene, sostiene e propugna che la vera aristocrazia è custode e portatrice di
questa tradizione che è sintesi, stratificata e consolidata, della filosofia
greca, della legislazione romana, della religiosità cristiana e dello spirito imperiale,
che ha trovato nel Sacro Romano Impero di Carlo Magno la sua più alta sintesi. In particolar modo l'associazione si riserva
all'uopo di promuovere e proporre corsi completi, seminari, conferenze, pubblicazioni
monografiche o continuative inerenti a suddette tematiche, e di curare e
promuoverne mediante appropriate iniziative l’accesso ai suoi soci ed anche ad
esterni. L'associazione opererà dunque tutti quegli interventi necessari alla
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, religioso
esistente o che verrà acquisito.
ART. 4
PATRIMONIO E
GESTIONE
Il fondo di
gestione della associazione è costituito:
·
dalle
rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della associazione
medesima;
·
da
eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
·
da
eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da
altri Enti Pubblici;
·
dai
contributi dei Fondatori, degli Associati Nobili, degli Associati e di eventuali
Sostenitori;
·
dai
ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e di
quant’altro si rendesse necessario per il raggiungimento dei propri scopi.
Le
rendite e le risorse dell'associazione saranno impiegate per il funzionamento
della associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ART. 5
ESERCIZIO
FINANZIARIO
L’esercizio
finanziario ha inizio con il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun
anno. Entro tale termini il Piccolo Consiglio approva il bilancio economico di
previsione ed entro il 30 Aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio
economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a
tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione
sociale. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta
del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di
legge. Qualsiasi impegno di spesa e obbligazione, non potrà essere direttamente
contratta dal rappresentante legale della associazione senza previa ratifica della
Maggior Credenza, che verificherà la copertura delle stesse. Gli eventuali
avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di
eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle
attività della associazione o per l’acquisto di beni strumentali per
l’incremento o il miglioramento della sua attività. E’ vietata la distribuzione
di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della
associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge.
ART. 6
ASSOCIATO
Possono
richiedere la qualifica di Associato le persone fisiche che, condividendo le
finalità della associazione, intendono volontariamente contribuire alla
sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante
contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella
eventualmente stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal
Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Associato viene deliberata dal
Consiglio di Reggenza che può accoglierla o respingerla senza obbligo di
motivazione e ha durata illimitata, salvo dimissioni rassegnate personalmente
dall’Associato stesso o comminate dal Consiglio di Reggenza, senza che
quest’ultimo sia tenuto a motivarle. In entrambi i casi, l’Associato non ha
diritto a rimborso o risarcimento alcuno.
ART. 7
ASSOCIATI NOBILI
Possono
richiedere la qualifica di “Associati Nobili” le persone fisiche che ne abbiano
i requisiti. La qualifica di Sostenitore Nobile viene deliberata dal Consiglio
di Reggenza che può accoglierla o respingerla senza obbligo di motivazione. L'ammissione
a detta categoria è regolata da apposito regolamento così come stabilito dal
Piccolo Consiglio. La qualifica di Associato Nobile ha durata illimitata, salvo
dimissioni rassegnate personalmente dall’Associato stesso o comminate dal
Consiglio Generale, senza che quest’ultimo sia tenuto a motivarle. In entrambi
i casi, l’Associato Nobile non ha diritto a rimborso o risarcimento alcuno.
ART. 8
SOCI ONORARI
Possono
divenire Soci Onorari le persone fisiche, pubbliche o private, che per la loro
appartenenza al ceto nobile o ad élite sono nominati tali dal Consiglio
Generale. I Soci Onorari sono esenti da qualsiasi forma di contributo
associativo e rimangono tali ad vitam, salvo dimissioni motivate da
parte del Consiglio Generale, personalmente rassegnate per iscritto dal
Socio Onorario stesso . In entrambi i casi, il Socio Onorario non ha diritto a
rimborso o risarcimento alcuno. I Soci Onorari sono iscritti nel Senato Nobile.
I Cardinali e i Patriarchi della Chiesa Cattolica e delle Chiese Ortodosse, e i
Principi di Case Imperiali e Reali, oltre che Soci Onorari, potranno assumere
(a loro discrezione) la qualifica di Alto Protettore del sodalizio, dando
comunicazione scritta del loro intendimento in merito.
ART. 9
FONDATORI
Sono Fondatori
coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo. I Soci Fondatori sono soci a
titolo vitalizio. Sono
Soci Fondatori le persone fisiche che hanno
costituito l’Associazione.
ART. 10
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Sono
organi della associazione:
Il
Consiglio di Reggenza (Maggior Credenza);
il
Presidente (Reggente);
il
Segretario Generale (Cancelliere);
il
Collegio dei Revisori dei conti;
l’Assemblea
Generale dei Soci (Gran Capitolo).
ART. 11
IL CONSIGLIO
GENERALE O MAGGIOR CREDENZA
Il
Consiglio di Reggenza (Maggior Credenza) è il consiglio d’amministrazione: l’organo
al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell’Ente
ed al raggiungimento dei suoi scopi. A lui è demandato il compito di scegliere
il Reggitore fra i nomi proposti dai Fondatori. Il Consiglio di Reggenza è
composto dai Soci Fondatori, che ne sono membri vitalizi; può altresì cooptare
altri membri approvati dalla stessa a maggioranza assoluta, che rimangono in
carica per tre anni.
Il
Consiglio Generale ha il compito di:
- Amministrare
l’Associazione;
- nominare uno o
più Vice Presidenti dell’associazione;
- approvare il
bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività;
- approvare le
modifiche statutarie proposte dall’Assemblea Generale;
- deliberare le
modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare lo
scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni
ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
- nominare gli
Associati Nobili, gli Associati e i Soci Onorari di cui agli articoli del
presente statuto.
·
predisporre
il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
·
deliberare
in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e
all’alienazione di beni immobili;
·
nominare
il Segretario Generale (Cancelliere) e il Tesoriere;
·
stabilire
i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9
possano divenire Associati, Associati Nobili, Soci Onorari;
·
redige
e istituisce regolamenti e commissioni che ritiene opportune per lo svolgimento
dell’attività sociale;
·
determinare
i contributi necessari all’equilibrio finanziario.
ART. 12
CONVOCAZIONE E
QUORUM
Le
riunioni della Maggior Credenza sono tenute nel luogo di volta in volta
indicato nell’avviso di convocazione. La Maggior Credenza si riunisce almeno
due volte all’anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad
istanza di almeno un terzo dei Membri. La Maggior Credenza è convocata dal
Reggitore mediante lettera raccomanda A.R., o tramite p.e.c., o tramite e-mail
con ricevuta di ricezione, o con telegramma o telefax da recapitarsi a ciascun
fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvo
casi di estrema urgenza o stringente necessità. L’avviso deve contenere
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo
ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda
convocazione, che può svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla prima. Nel
caso di impossibilità ad intervenire alla riunione, ciascun membro può delegare
altro membro della Maggior Credenza. È previsto un limite di due deleghe
scritte. La Maggior Credenza è validamente costituita, in prima convocazione,
con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la
riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto
diversamente stabilito dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza. Per
le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo
scioglimento dell’Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei
membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità il voto del
Reggitore vale doppio. Delle adunanze della Maggior Credenza è redatto apposito
verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario
Generale.
ART 13
IL REGGITORE
Il
Reggitore della associazione, o Presidente, presiede anche la Maggior Credenza.
Dura in carica tre anni, e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Egli
ha la legale rappresentanza della associazione di fronte a terzi. Agisce e
resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando
avvocati. In particolare, il Reggitore (personalmente o tramite i Vice
Presidenti) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche o
Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di
collaborazione e sostegno delle singole iniziative della associazione. La Vice
Presidenza decade col termine della Presidenza.
ART 14
CANCELLIERE E
TESORIERE
Il
Cancelliere o Segretario Generale ed il Tesoriere sono nominati della Maggior
Credenza. Durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati. Il Cancelliere
è il responsabile operativo dell’attività dell’associazione. In particolare, il
Cancelliere:
- dà esecuzione,
nelle materie di sua competenza, alle delibere della Maggior Credenza e del
Capitolo Generale, nonché agli atti del Reggitore;
- Vigila e
coordina sull’andamento e le attività delle singole delegazioni, uffici,
gruppi e comitati, a norma del presente statuto e in conformità ai
regolamenti delle delegazioni, uffici, gruppi e comitati stesse, quando
promulgati.
Il
Tesoriere provvede alla gestione amministrativa della associazione, in collaborazione
col Cancelliere e di concerto con la Maggior Credenza, curando la regolare
tenuta della contabilità e dei relativi documenti. Il Cancelliere ed il
Tesoriere partecipano inoltre alle riunioni della Maggior Credenza.
ART. 15
COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
Qualora
costituito per decisione unanime dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei
Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio
Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio. Detti
membri sono scelti tra persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili. Il
Collegio vigila sulla gestione finanziaria della associazione, accerta la
regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio
preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua
verifiche di cassa. Il Collegio – se costituito - resta in carica tre anni fino
all’approvazione del bilancio del terzo anno. I suoi componenti possono essere
confermati anche più volte per altrettanti periodi. I componenti del Collegio
possono assistere alle riunioni della Maggior Credenza. Qualora alla
associazione partecipino Enti Pubblici Territoriali, essi nominano degli
osservatori che possono partecipare alle sedute dei Collegio dei Revisori.
ART. 16
GRAN CAPITOLO
L’Assemblea
Generale o Gran Capitolo è costituita dai Fondatori, e dagli Associati di tutte
le categorie e si riunisce almeno una volta all’anno. Essa è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti. Il Gran Capitolo formula pareri
consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della
associazione, già delineati ovvero da individuarsi. Il Gran Capitolo è
presieduto dal Reggitore e dallo stesso convocata in periodo non recante
pregiudizio all’attività della associazione stessa.
ART. 17
IL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dal Consiglio Generale,
di cui almeno due fra gli Associati Nobili. II Collegio nomina tra i suoi
membri il Presidente. Esso ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme
statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi
sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra
Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che
per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti, nonché circa
tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la
sua interpretazione, esecuzione e validità. Il Collegio dei Probiviri agisce
per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in
via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il
proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli
opportuni provvedimenti attuativi. I
Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del
mandato. I Probiviri mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno
sostituiti su delibera della Maggior Credenza stessa.
ART. 18
MODIFICHE STATUTARIE
Lo statuto è modificabile su proposta scritta e motivata della
Maggior Credenza, a norma dell’art. 11.
ART. 19
Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’Associazione, la
nomina del liquidatore o dei liquidatori nonché i destinatari della devoluzione
del patrimonio saranno deliberati dalla Maggior Credenza con il voto favorevole
di almeno due terzi dei suoi componenti.
ART. 20
NORMA DI RINVIO
Per
tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice
civile e alle norme speciali in materia. Milano, lì 25 Dicembre 2016 - Letto,
approvato e sottoscritto – I Soci Fondatori