mercoledì 8 agosto 2018

Atto Costitutivo e Statuto di Aristocrazia Europea




ARISTOCRAZIA EUROPEA

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

In data 25 Dicembre 2015 , in Milano, si sono riuniti i signori Ezra Annibale Foscari Widmann Rezzonico, Vincenzo Grande, Roberto Jonghi Lavarini, Alessandro Romei Longhena e il Signor XY (ai sensi della legge sulla privacy, su richiesta del diretto interessato), di cui alleghiamo dati anagrafici e documenti, per costituire una Associazione senza fini di lucro il cui scopo è valorizzare, custodire e trasmettere intatto il patrimonio storico, religioso e culturale costituito connesso al concetto di “aristocrazia”, nella più ampia accezione del termine, nel contesto del continente Europa e in connessione e riferimento ai concetti tradizionali di aristocrazia e Impero, nella consapevolezza che la storia della nostra Europa, delle nostre città e nazioni, coincide con quella delle Famiglie della grande e della piccola Nobiltà, degli Ordini religiosi e cavallereschi e delle élites tradizionali che hanno retto, per oltre un millennio, le nostre terre, rendendole ricche di castelli e monasteri, palazzi e chiese, opere d’arte, leggi ed istituzioni, che, ancora oggi, costituiscono il monumentale e immenso patrimonio artistico e culturale della nostra civiltà. Aristocrazia Europea ritiene, sostiene e propugna che la vera aristocrazia è custode e portatrice di questa tradizione che è sintesi, stratificata e consolidata, della filosofia greca, della legislazione romana, della religiosità cristiana e dello spirito imperiale, che ha trovato nel Sacro Romano Impero di Carlo Magno la sua più alta sintesi.  In particolar modo l'associazione si riserva all'uopo di promuovere e proporre corsi completi, seminari, conferenze, pubblicazioni monografiche o continuative inerenti a suddette tematiche, e di curare e promuoverne mediante appropriate iniziative l’accesso ai suoi soci ed anche ad esterni. L'associazione opererà dunque tutti quegli interventi necessari alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, religioso esistente o che verrà acquisito.

I presenti, sentiti gli autorevoli pareri del principe Sforza Ruspoli di Cerveteri e del marchese Luigi Coda Nunziante di San Ferdinando, già promotori, insieme alla compianta principessa Elvina Pallavicini, di “Noblesse et Tradition”, associazione alla quale i fondatori si ispirano, designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea, Ezra Foscari, il quale accetta e nomina due vice presidenti, Roberto Jonghi (con delega alla organizzazione) e la signora Lali Panchulidze (con delega ai rapporti internazionali ed al dialogo ecumenico cristiano fra cattolici occidentali e ortodossi orientali) ed un segretario, Vincenzo Grande, quale estensore del presente atto. Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell’iniziativa volta a costituire una tale Associazione; dà quindi lettura dello Statuto (che si riporta in calce al presente atto), comprendente più dettagliatamente l’oggetto sociale della costituenda Associazione. Lo Statuto, dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità. L’Assemblea delibera quindi che l’Associazione venga denominata “Aristocrazia Europea”, e che la sua sede legale venga posta, provvisoriamente, in Milano, in Corso Sempione 34. La proposta viene approvata all’unanimità. Nella sua prima riunione l’Assemblea ratifica il primo Consiglio di Reggenza, in carica, per tre anni, come da statuto, ovvero fino al 25 dicembre 2018, dove oltre ai sopracitati fondatori, presidente, vice e segretario, vengono subito cooptati i signori: Giada Arioli, Gherardo Balbo di Vinadio, Lodovico Boetti Villanis Audifredi, Pierluigi Colloredo Mels, Roberto Comneno d’Otranto, Onelio Onofrio Francioso di Arronches, Elena Manzoni di Chiosca e Poggiolo, Giuseppe Manzoni di Chiosca e Poggiolo, Aldo Pezzana Capranica del Grillo, Francesco Ugolini Pentini Rossini, Massimiliano Pulvano Guelfi, Giacinta Ruspoli di Cerveteri e Paolo Vandelli Bulgarelli. Detto Consiglio di Reggenza sarà modificato o ratificato in successive apposite riunioni elezioni. Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l’Assemblea. Milano, lì 25 Dicembre 2015 - Letto, approvato e sottoscritto

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

E’ costituito un sodalizio fra nobili, patrizi, cavalieri e gentiluomini denominato “ARISTOCRAZIA EUROPEA”; detta associazione ha sede legale in Milano, in Corso Sempione 34. L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ART. 2

DELEGAZIONI, UFFICI, GRUPPI E COMITATI

Delegazioni, uffici, gruppi e comitati potranno essere costituiti dalla “Maggior Credenza” (Consiglio di Reggenza) sia in Italia che all’estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all'associazione stessa. E’ facoltà della Maggior Credenza emanare regolamenti specifici per le singole delegazioni, uffici, gruppi e comitati. È costituita in modo permanente la Commissione Araldica, presieduta da un Socio scelto dalla Maggior Credenza che ne abbia gli adeguati requisiti, e retta secondo i suoi propri regolamenti. È altresì permanentemente costituito il gruppo denominato “Senato Nobile” (Comitato d’Onore), che raduna il Soci Onorari

ART. 3
SCOPI ED ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
L’associazione persegue prioritariamente lo scopo di valorizzare, custodire e trasmettere intatto il patrimonio storico, religioso e culturale costituito connesso al concetto di “aristocrazia”, nella più ampia accezione del termine, nel contesto del continente Europa e in connessione e riferimento ai concetti tradizionali di aristocrazia e Impero, nella consapevolezza che la storia della nostra Europa, delle nostre città e nazioni, coincide con quella delle Famiglie della grande e della piccola Nobiltà, degli Ordini religiosi e cavallereschi e delle élites tradizionali che hanno retto, per oltre un millennio, le nostre terre, rendendole ricche di castelli e monasteri, palazzi e chiese, opere d’arte, leggi ed istituzioni, che, ancora oggi, costituiscono il monumentale e immenso patrimonio artistico e culturale della nostra civiltà.  Aristocrazia Europea ritiene, sostiene e propugna che la vera aristocrazia è custode e portatrice di questa tradizione che è sintesi, stratificata e consolidata, della filosofia greca, della legislazione romana, della religiosità cristiana e dello spirito imperiale, che ha trovato nel Sacro Romano Impero di Carlo Magno la sua più alta sintesi.  In particolar modo l'associazione si riserva all'uopo di promuovere e proporre corsi completi, seminari, conferenze, pubblicazioni monografiche o continuative inerenti a suddette tematiche, e di curare e promuoverne mediante appropriate iniziative l’accesso ai suoi soci ed anche ad esterni. L'associazione opererà dunque tutti quegli interventi necessari alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, religioso esistente o che verrà acquisito.

ART. 4

PATRIMONIO E GESTIONE

Il fondo di gestione della associazione è costituito:
·         dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della associazione medesima;
·         da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
·         da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
·         dai contributi dei Fondatori, degli Associati Nobili, degli Associati e di eventuali Sostenitori;
·         dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e di quant’altro si rendesse necessario per il raggiungimento dei propri scopi.
Le rendite e le risorse dell'associazione saranno impiegate per il funzionamento della associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 5

ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro tale termini il Piccolo Consiglio approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 Aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Qualsiasi impegno di spesa e obbligazione, non potrà essere direttamente contratta dal rappresentante legale della associazione senza previa ratifica della Maggior Credenza, che verificherà la copertura delle stesse. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della associazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 6

ASSOCIATO

Possono richiedere la qualifica di Associato le persone fisiche che, condividendo le finalità della associazione, intendono volontariamente contribuire alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella eventualmente stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Associato viene deliberata dal Consiglio di Reggenza che può accoglierla o respingerla senza obbligo di motivazione e ha durata illimitata, salvo dimissioni rassegnate personalmente dall’Associato stesso o comminate dal Consiglio di Reggenza, senza che quest’ultimo sia tenuto a motivarle. In entrambi i casi, l’Associato non ha diritto a rimborso o risarcimento alcuno.

ART. 7

ASSOCIATI NOBILI

Possono richiedere la qualifica di “Associati Nobili” le persone fisiche che ne abbiano i requisiti. La qualifica di Sostenitore Nobile viene deliberata dal Consiglio di Reggenza che può accoglierla o respingerla senza obbligo di motivazione. L'ammissione a detta categoria è regolata da apposito regolamento così come stabilito dal Piccolo Consiglio. La qualifica di Associato Nobile ha durata illimitata, salvo dimissioni rassegnate personalmente dall’Associato stesso o comminate dal Consiglio Generale, senza che quest’ultimo sia tenuto a motivarle. In entrambi i casi, l’Associato Nobile non ha diritto a rimborso o risarcimento alcuno.

ART. 8

SOCI ONORARI

Possono divenire Soci Onorari le persone fisiche, pubbliche o private, che per la loro appartenenza al ceto nobile o ad élite sono nominati tali dal Consiglio Generale. I Soci Onorari sono esenti da qualsiasi forma di contributo associativo e rimangono tali ad vitam, salvo dimissioni motivate da parte del Consiglio Generale,  personalmente rassegnate per iscritto dal Socio Onorario stesso . In entrambi i casi, il Socio Onorario non ha diritto a rimborso o risarcimento alcuno. I Soci Onorari sono iscritti nel Senato Nobile. I Cardinali e i Patriarchi della Chiesa Cattolica e delle Chiese Ortodosse, e i Principi di Case Imperiali e Reali, oltre che Soci Onorari, potranno assumere (a loro discrezione) la qualifica di Alto Protettore del sodalizio, dando comunicazione scritta del loro intendimento in merito.

ART. 9

FONDATORI

Sono Fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo. I Soci Fondatori sono soci a titolo vitalizio. Sono

Soci  Fondatori le persone fisiche che hanno costituito l’Associazione.


ART. 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della associazione:
Il Consiglio di Reggenza (Maggior Credenza);
il Presidente (Reggente);
il Segretario Generale (Cancelliere);
il Collegio dei Revisori dei conti;
l’Assemblea Generale dei Soci (Gran Capitolo).

ART. 11

IL CONSIGLIO GENERALE O MAGGIOR CREDENZA

Il Consiglio di Reggenza (Maggior Credenza) è il consiglio d’amministrazione: l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell’Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. A lui è demandato il compito di scegliere il Reggitore fra i nomi proposti dai Fondatori. Il Consiglio di Reggenza è composto dai Soci Fondatori, che ne sono membri vitalizi; può altresì cooptare altri membri approvati dalla stessa a maggioranza assoluta, che rimangono in carica per tre anni.
Il Consiglio Generale ha il compito di:
  • Amministrare l’Associazione;
  • nominare uno o più Vice Presidenti dell’associazione;
  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività;
  • approvare le modifiche statutarie proposte dall’Assemblea Generale;
  • deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
  • deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio;
  • svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
  • nominare gli Associati Nobili, gli Associati e i Soci Onorari di cui agli articoli del presente statuto.
·         predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
·         deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;
·         nominare il Segretario Generale (Cancelliere) e il Tesoriere;
·         stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 possano divenire Associati, Associati Nobili, Soci Onorari;
·         redige e istituisce regolamenti e commissioni che ritiene opportune per lo svolgimento dell’attività sociale;
·         determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario.

ART. 12

CONVOCAZIONE E QUORUM

Le riunioni della Maggior Credenza sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione. La Maggior Credenza si riunisce almeno due volte all’anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri. La Maggior Credenza è convocata dal Reggitore mediante lettera raccomanda A.R., o tramite p.e.c., o tramite e-mail con ricevuta di ricezione, o con telegramma o telefax da recapitarsi a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di estrema urgenza o stringente necessità. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla prima. Nel caso di impossibilità ad intervenire alla riunione, ciascun membro può delegare altro membro della Maggior Credenza. È previsto un limite di due deleghe scritte. La Maggior Credenza è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità il voto del Reggitore vale doppio. Delle adunanze della Maggior Credenza è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Generale.

ART 13

IL REGGITORE

Il Reggitore della associazione, o Presidente, presiede anche la Maggior Credenza. Dura in carica tre anni, e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Egli ha la legale rappresentanza della associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare, il Reggitore (personalmente o tramite i Vice Presidenti) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche o Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della associazione. La Vice Presidenza decade col termine della Presidenza.

ART 14

CANCELLIERE E TESORIERE

Il Cancelliere o Segretario Generale ed il Tesoriere sono nominati della Maggior Credenza. Durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati. Il Cancelliere è il responsabile operativo dell’attività dell’associazione. In particolare, il Cancelliere:
  • dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere della Maggior Credenza e del Capitolo Generale, nonché agli atti del Reggitore;
  • Vigila e coordina sull’andamento e le attività delle singole delegazioni, uffici, gruppi e comitati, a norma del presente statuto e in conformità ai regolamenti delle delegazioni, uffici, gruppi e comitati stesse, quando promulgati.
Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa della associazione, in collaborazione col Cancelliere e di concerto con la Maggior Credenza, curando la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti. Il Cancelliere ed il Tesoriere partecipano inoltre alle riunioni della Maggior Credenza.

ART. 15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora costituito per decisione unanime dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio. Detti membri sono scelti tra persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio – se costituito - resta in carica tre anni fino all’approvazione del bilancio del terzo anno. I suoi componenti possono essere confermati anche più volte per altrettanti periodi. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni della Maggior Credenza. Qualora alla associazione partecipino Enti Pubblici Territoriali, essi nominano degli osservatori che possono partecipare alle sedute dei Collegio dei Revisori.

ART. 16

GRAN CAPITOLO

L’Assemblea Generale o Gran Capitolo è costituita dai Fondatori, e dagli Associati di tutte le categorie e si riunisce almeno una volta all’anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Il Gran Capitolo formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della associazione, già delineati ovvero da individuarsi. Il Gran Capitolo è presieduto dal Reggitore e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all’attività della associazione stessa.

ART. 17

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dal Consiglio Generale, di cui almeno due fra gli Associati Nobili. II Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Esso ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti, nonché circa tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.  I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. I Probiviri mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti su delibera della Maggior Credenza stessa.

ART. 18

MODIFICHE STATUTARIE

Lo statuto è modificabile su proposta scritta e motivata della Maggior Credenza, a norma dell’art. 11.


ART. 19
Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori nonché i destinatari della devoluzione del patrimonio saranno deliberati dalla Maggior Credenza con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

 

ART. 20

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice civile e alle norme speciali in materia. Milano, lì 25 Dicembre 2016 - Letto, approvato e sottoscritto – I Soci Fondatori